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Enti Locali e società pubbliche per la vendita di energia, un articolo di Giulia Crivellini

Uscito su Appalti e Contratti, un articolo dell’avv. Giulia Crivellini, esperta di diritto dell’energia di LP Avvocati.

L’intervento esamina la possibilità per gli enti locali di costituire o acquisire partecipazioni in società pubbliche finalizzate all’attività di vendita dell’energia elettrica.

Le imprese del settore potrebbero essere interessate alla costituzione di società di vendita di energia elettrica aventi lo specifico obiettivo di garantire ai clienti finali sul territorio di competenza il passaggio al libero mercato, come indicato e promosso, anche di recente, dal legislatore e dall’ARERA.

Gli obblighi e delle limitazioni posti dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica delimitano lo spazio di manovra.

Una recentissima sentenza, del Consiglio di Stato è intervenuta sulla sorte delle partecipazioni detenute da un numeroso gruppo di Comuni all’interno di una holding a capitale misto, pubblico e privato, operante prevalentemente nel settore delle public utilities.

Secondo i commentatori, questa sentenza offre una «notevole apertura di credito», nei confronti dei Comuni, che quali enti autonomi possono decidere di produrre attività economica anche di tipo commerciale tramite imprese pubbliche locali.

Con due sole limitazioni:

  • che la soddisfazione dei bisogni  non sia istituzionalmente affidata a un’altra pubblica amministrazione;
  • che la partecipazione si coordini stabilmente – attraverso patti parasociali o norme statutarie – con gli altri soci pubblici, così da poter effettivamente incidere sulle scelte strategiche della società.

Sembra quindi di poter affermare che l’attività di vendita di energia elettrica, anche successivamente al venire meno del servizio di maggior tutela, nel 2020, rientri tra le finalità istituzionali perseguite dalle pubbliche amministrazioni attraverso la costituzione o la partecipazione in società.

L’attività di vendita dell’energia infatti corrisponde alla nozione di “servizi di interesse generale di carattere economico” e, nonostante la cessazione a partire dal 2020 del regime di tutela del prezzo, dovrà essere comunque garantito diritto dei clienti finali di vedersi assicurata la continuità del servizio.

Leggi l’articolo su Appalti e Contratti

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